Viaggiate ancora con pneumatici invernali? Attenti, potreste avere una brutta sorpresa.

Data
13 maggio 2015
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Ignorantia legis non excusat” dicevano i romani, un brocardo ancora attuale, perché infrangere una legge che non conosciamo, non ci mette al riparo da eventuali sanzioni.

Ed è quello che può accadere se si circola dal 16 maggio prossimo, con gomme invernali “in deroga”, cioè con codice di velocità inferiore rispetto a quello indicato sulla carta di circolazione.

Una premessa è d’obbligo: non c’è nessuna legge che vieta di circolare con pneumatici fuori stagione (invernali in estate o estivi in inverno), l’importante è che le caratteristiche (misure del copertone, indice di carico e codice di velocità) siano quelle prescritte dalla carta di circolazione. Altrettanto importante lo spessore minimo del battistrada che deve essere quello di legge (minimo 1,6 mm per autoveicoli e rimorchi, 1 mm per i motoveicoli, 0,5 mm per i ciclomotori).

Se, al contrario, si viaggia con una gomma con codice di velocità inferiore rispetto a quello indicato sul libretto e che non sia inferiore a Q, la circolazione è permessa ma solo nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 maggio.

Quindi, “repetita iuvant”: se la nostra auto è equipaggiata con gomme invernali con caratteristiche uguali a quelle scritte sul libretto, possiamo circolare senza problemi per tutto l’anno, ma se le caratteristiche sono diverse, nella fattispecie, il codice di velocità inferiore a quello prescritto, dobbiamo sbrigarci a sostituire, entro e non oltre il 15 maggio, i nostri pneumatici invernali.

E ricordate: “ignorantia legis non excusat”!

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